«Si tratta del miglior risultato che ci potevamo attendere» commenta l’avv. Alexander Schuster. Il difensore delle tre persone trans che sono protagoniste di altrettanti giudizi pendenti avanti la Corte costituzionale sottolinea anche come «sia stata rigettata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Presidenza del Consiglio: la Corte costituzionale ha quindi fatto la chiara scelta di entrare nel merito e decidere per la non fondatezza, avallando così nella maniera più ampia possibile l’interpretazione che come studio avevamo sostenuto nei ricorsi tridentini».
“La Consulta, ancora una volta, garantisce un diritto: per la rettifica del sesso l’intervento chirurgico non è necessario, ma è solo un mezzo, se lo si ritiene, per il miglior benessere psicofisico della persona. Con la sentenza 221 depositata oggi si riconosce il diritto di ogni cittadino di scegliere per sé il procedimento medico ritenuto opportuno; e si conferma che l’attribuzione di sesso non dipende dalle caratteristiche “fisiche”, ma al contrario dall’auotoriconoscimento della persona”, così l’avv. Massimo Clara che ha steso la memoria presentata da Certi Diritti.
Per l’Alta Corte: «Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona».
Yuri Guaiana, segretario dell’Associazione Radicale Certi Diritti, dichiara: «Nel giorno di apertura del nostro IX Congresso ad Arezzo siamo felicissimi di poter festeggiare questo successo della nostra strategia.
A meno di 15 giorni dal Transgender Day of Rememberance, la ricorrenza che ogni 20 novembre commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio anti-transgender, la Consulta dice finalmente una parole definitiva che supera le sentenze contraddittorie dei vari tribunali italiani (Roma, Rovereto, Siena e Napoli interpretavano già la legge 164 del 1982 nel senso di non considerare obbligatorio alcun intervento chirurgico, mentre altre Corti, tra cui Vercelli e Bologna, andavano nella direzione opposta) e ristabilisce un minimo di certezza del diritto su un tema così fondamentale come il diritto all’identità di genere che la stessa Alta Corte considera elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
Finalmente si pone l’autodeterminazione dell’individuo al centro del sistema e il suo benessere psicofisico».
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